Pillole di... Giurisprudenza Tributaria

L'intimazione di pagamento, non rientrando nel novero di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.546/1992, è un atto la cui impugnazione costituisce solo una facoltà, non anche un obbligo.

Il giudice di merito, prima di valutare la pienezza della prova contraria offerta dal contribuente, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, che le presunzioni fornite dall'Ufficio rispondano ai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

L'istanza di rimborso non attiene all'an dell'imposta sostitutiva ma al quantum, ergo non costituisce rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Se il processo tributario si estingue per mancata riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945 c.c. non trova applicazione, e il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per l'omessa riassunzione.

E' nullo l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che non contenga la specifica indicazione delle circostanze che hanno portato alla restituzione al mittente, non potendo formarsi la presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c.

Quando l'Amministrazione finanziaria sostiene l'inesistenza delle operazioni attribuibili alla condotta, inserite o meno nell'ambito di una frode cd. "carosello", ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, la mala fede o l'ignoranza inescusabile del cessionario, il quale altrimenti può legittimante esercitare il diritto alla detrazione.

In caso di contestazione di firma, l'A.F. deve dimostrare di aver correttamente esercitato il potere di sostituzione da parte del sottoscrittore, nonché l'esistenza della delega del titolare dell'Ufficio.

Gli interessi e le sanzioni soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale e non a quello ordinario decennale, anche ove accessorie al tributo principale.

Il contribuente può richiedere le somme dovute con il giudizio di ottemperanza, se il pagamento in suo favore non è eseguito spontaneamente dall'amministrazione finanziaria nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza.

Deroga alla non impugnabilità di un atto impositivo, per il tramite dell'estratto di ruolo, in ipotesi di giudicato interno.