C.G.T. I grado Foggia, Sent. 06.05.2024, n. 837

09.05.2024

In caso di contestazione di firma, l'A.F. deve dimostrare di aver correttamente esercitato il potere di sostituzione da parte del sottoscrittore, nonché l'esistenza della delega del titolare dell'Ufficio.

"In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, comma 1 e 3, del D.P.R. n. 600/1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, di un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012, convertito nella L. n. 44/2012.

Inoltre, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Ufficio, l'attuazione di detta delega fi rima può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.

Peraltro, in caso di contestazione, incombe sull'amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare d'ufficio."