Pillole di... Giurisprudenza Tributaria

Quando l'Amministrazione finanziaria sostiene l'inesistenza delle operazioni attribuibili alla condotta, inserite o meno nell'ambito di una frode cd. "carosello", ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, la mala fede o l'ignoranza inescusabile del cessionario, il quale altrimenti può legittimante esercitare il diritto alla detrazione.

In caso di contestazione di firma, l'A.F. deve dimostrare di aver correttamente esercitato il potere di sostituzione da parte del sottoscrittore, nonché l'esistenza della delega del titolare dell'Ufficio.

Gli interessi e le sanzioni soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale e non a quello ordinario decennale, anche ove accessorie al tributo principale.