Cass., Ord. 13.05.2024, n. 13051
Sui rapporti pendenti dopo la cancellazione di una società dal R.I. e sul c.d. effetto successorio ai fini della riferibilità.
Sui rapporti pendenti dopo la cancellazione di una società dal R.I. e sul c.d. effetto successorio ai fini della riferibilità.
Quando l'Amministrazione finanziaria sostiene l'inesistenza delle operazioni attribuibili alla condotta, inserite o meno nell'ambito di una frode cd. "carosello", ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, la mala fede o l'ignoranza inescusabile del cessionario, il quale altrimenti può legittimante esercitare il diritto alla detrazione.
In caso di contestazione di firma, l'A.F. deve dimostrare di aver correttamente esercitato il potere di sostituzione da parte del sottoscrittore, nonché l'esistenza della delega del titolare dell'Ufficio.
Differenze tra mutatio libelli ed emendatio libelli, petitum e causa petendi.
L'onere della prova dell'esistenza di una frode, o della mancata diligenza qualificata nella scelta della controparte commerciale, spetta sempre all'Agenzia delle Entrate.
Gli interessi e le sanzioni soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale e non a quello ordinario decennale, anche ove accessorie al tributo principale.
Sulla dichiarazione integrativa per correzione e sull'omesso versamento dell'imposta nella misura indicata in dichiarazione.
Sul perfezionamento della notifica nei casi di relativa e assoluta irreperibilità del destinatario.
Il giudice non può disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova per supplire alla diligenza probatoria delle parti.
Sul metodo di accertamento sintetico ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973.