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Quando l'Amministrazione finanziaria sostiene l'inesistenza delle operazioni attribuibili alla condotta, inserite o meno nell'ambito di una frode cd. "carosello", ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, la mala fede o l'ignoranza inescusabile del cessionario, il quale altrimenti può legittimante esercitare il diritto alla detrazione.

In caso di contestazione di firma, l'A.F. deve dimostrare di aver correttamente esercitato il potere di sostituzione da parte del sottoscrittore, nonché l'esistenza della delega del titolare dell'Ufficio.

Non è sufficiente, ai fini della prova del perfezionamento della notifica di atti tributari, il solo numero della raccomandata informativa contenuto nell'avviso di ricevimento ove non sia riconducibile alla relata posta a corredo dell'atto.

La procura congiunta al ricorso ed il suo conferimento antecedentemente alla pubblicazione del provvedimento, ma non successivamente alla notifica dello stesso, sono elementi sufficienti a soddisfarne il requisito di specialità.

Pronuncia delle Sezioni Unite sul riparto di giurisdizione del giudice tributario in ordine alla controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego del contributo a fondo perduto.

Possibile rimessione alle Sezioni Unite circa il potere di autotutela e, specificamente, sulla natura derogatoria dell'esercizio del potere di autotutela tributaria rispetto al principio di unicità dell'accertamento integrativo.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 il Decreto Legislativo n. 13 che introduce nuove disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Quando l'Amministrazione finanziaria sostiene l'inesistenza delle operazioni attribuibili alla condotta, inserite o meno nell'ambito di una frode cd. "carosello", ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, la mala fede o l'ignoranza inescusabile del cessionario, il quale altrimenti può legittimante esercitare il diritto alla detrazione.

In caso di contestazione di firma, l'A.F. deve dimostrare di aver correttamente esercitato il potere di sostituzione da parte del sottoscrittore, nonché l'esistenza della delega del titolare dell'Ufficio.