Cass., SS.UU., Ord. 16.10.2024, n. 26817

21.10.2024

L'eccezione di prescrizione ben rientra nella giurisdizione del giudice tributario, in quanto fatto estintivo dell'obbligazione tributaria.

"Questa Corte ha già da tempo affermato il principio secondo cui l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione (della quale si controverte nel caso sub iudice) dedotta tramite l' impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione.

Tale conclusione non è destinata a mutare per essere stata impugnata dalla contribuente un' intimazione di pagamento, non rientrando comunque la controversia tra quelle riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario. [...]

Il sollecito di pagamento ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l' ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992. [...]
E' stato successivamente ribadito come non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell' inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell' intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 - quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto (Cass., Sez. U., n. 7822/2020, cit., in motivazione).

In sintesi, dunque, la notifica dell' intimazione di pagamento, impugnabile (e nel caso di specie infatti impugnata) innanzi al giudice tributario non determina ex se l' inizio dell' esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare.

Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva."