Cass., Sent. 30.01.2024, n. 2783

01.02.2024

Il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre al creditore la sentenza a lui favorevole, se essa si fonda su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa.

"In ambito di solidarietà tributaria, ai fini dell' imposta di registro, ex art.57 d.P.R. 131/86 - si è affermato un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in base al quale -fermo restando il principio generale di cui al comma dell'articolo 1306 cit., secondo cui la sentenza non fa stato nei confronti dei debitori in solido che non abbiano partecipato al giudizio - opera tuttavia, pure in detta materia, il limite apportato a questo principio generale dal 2^ comma della norma in esame; in forza del quale il debitore che non abbia partecipato al giudizio può opporre la sentenza a lui favorevole al creditore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa. Tale regola di estensione soggettiva del giudicato trova anzi, in materia tributaria, argomento ulteriore nella intrinseca unitarietà della funzione amministrativa di accertamento impositivo. E può dirsi inoperante (ma si tratta di ipotesi qui non ricorrente) solo quando nei confronti dello stesso coobbligato, rimasto estraneo al giudizio definitosi con il giudicato favorevole, si sia formato un altro giudicato di segno diverso; atteso che, in tal caso, l'estensione ultra partes degli effetti favorevoli del giudicato trova ostacolo invalicabile nella preclusione ormai maturatasi con l'avvenuta definitività della sua specifica posizione.

Ciò posto, il giudicato invocato dagli enti ricorrenti ha, in effetti, stabilito l' infondatezza della pretesa impositiva (pervenendo così all'annullamento dell'atto nei confronti del notaio rogante) per ragioni attinenti non alla specifica posizione personale di costui, bensì all'elemento oggettivo - comune a tutti i co-obbligati in solido alla registrazione - costituito dall'avere l'Agenzia omesso di dimostrare i fatti costitutivi del credito portato dall'avviso opposto e per aver erroneamente presunto che il valore dell' immobile costituisse elemento da valutare ai fini della tassazione dell'affitto del ramo d'azienda, accogliendosi la censura del notaio secondo il quale il valore dell' immobile - in quanto di proprietà di terzi - non poteva essere valorizzato ai fini della determinazione del valore dell'azienda."