Cass., Sent. 22.11.2022, n. 34386
Divieto posto in capo all'Amm.ne finanziaria di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso.
"Deve infatti affermarsi il seguente principio di diritto: il divieto posto dall'art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000, all'Amministrazione finanziaria di chiedere al contribuente documenti ed informazioni già in suo possesso o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche non comporta l'obbligo di estendere la motivazione a tutte le circostanze note alla Pubblica Amministrazione, atteso che una simile interpretazione contrasterebbe con il principio di semplificazione dell'attività amministrativa, che è proiezione di quello costituzionale di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che impone una motivazione completa ed esaustiva, ma essenziale e, quindi, limitata ai presupposti dell'atto impositivo".