Cass., Sent. 19.04.2024, n. 16442
La non operatività di una società ai fini della condanna per frode fiscale deve essere esaustivamente provata.
"La sentenza impugnata attribuisce alla società ******* la qualità di "cartiera" senza effettuare una concreta ed esaustiva ricognizione degli indici sintomatici dell' inesistenza della sua attività imprenditoriale. La Corte territoriale non prende in considerazione adeguatamente i motivi di appello, ricalcando le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza fornire un'adeguata motivazione dei vari passaggi dell'accertamento della responsabilità penale. In altri termini, la sentenza non chiarisce sufficientemente quali siano le ragioni della ritenuta non operatività della società *******, perché richiama elementi che - nel suo sintetico argomentare - appaiono non dirimenti. E deve evidenziarsi - pur nell'autonomia del presente giudizio penale rispetto al giudice tributario - che, sostanzialmente sulla base di quegli stessi elementi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza 6 giugno 2023, depositata il 14 giugno 2023, n. 3573, ha accolto l'appello presentato nell' interesse della società, con reiezione delle pretese erariali. Il giudice tributario ha effettivamente affermato che ******* è una società operativa, validamente costituita, con finalità coerenti con l'ambito industriale di riferimento e concreti risultati nell'ambito del processo di riorganizzazione del gruppo AD. In questo quadro, la risoluzione anticipata del contratto di locazione del ramo di azienda è considerata dalla Corte tributaria quale elemento neutro; mentre è valorizzata, a favore della prospettazione del contribuente, l'effettiva produzione di compound plastico per l'anno di imposta 2014.
Più in particolare, la sentenza impugnata non argomenta sufficientemente, su un piano logico, circa: a) la ritenuta evidenza del ruolo svolto dall' imputato quale amministratore di facciata "come deciso dai B.B."; b) la ritenuta inesistenza di una lecita finalità imprenditoriale nella stipula e nella risoluzione consensuale anticipata del contratto di locazione tra A.D. ******** Spa e ******* Srl; c) la valenza del progetto di espansione commerciale che A.D. ******** Spa aveva concluso con il gruppo Ikea; d) il fatto che ******* Srl fosse titolare di autorizzazioni ambientali per l'esercizio dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti plastici; e) la ragione per cui il personale alle dipendenze di ******* Srl dovesse essere ritenuto quale forza lavoro direttamente a disposizione di A.D. ******** Spa, pur in presenza di una serie dettagliata di argomentazioni difensive di segno contrario, relative alle modalità di assunzione e di trasferimento del personale stesso; f ) le giustificazioni fornite dalla difesa circa l'operatività della ******* Srl in relazione al suo fatturato, legate al fatto che A.D. ******** Spa, una volta acquistate le materie prime, le consegnava in conto lavorazione a ******* Srl, la quale, terminata la produzione del ********, restituiva alla A.D. ******** Spa il reso lavorato; g) le modalità e la valenza del preteso aggiramento del meccanismo di reverse charge e dell'omesso versamento dell'Iva nel solo anno di imposta 2014, quanto al ritenuto vantaggio fiscale dell'operazione illecita e quanto alla ritenuta non operatività della *******."