Cass., Sent. 18.07.2024, n. 19580

22.07.2024

Se la parte comparsa non disconosce la copia fotostatica autenticata in modo specifico ed inequivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione, questa si considera riconosciuta. 

"Il collegio evidenzia che l'equivocità e contraddittorietà di tale formula - nel senso di non concretizzare un'attività di disconoscimento (ovvero di "non conoscenza") valida ed efficace - è, peraltro, riscontrata dal contenuto ulteriore delle difese approntate dalla suddetta ********* in base alle quali la stessa non escluse che le scritture fossero state sottoscritte dalla *********** con lo scopo di pacificazione tra le famiglie dei rispettivi figli, in tal senso, quindi, non escludendo la circostanza dell'autenticità delle firme della stessa ***********.

Pertanto, ad avviso del collegio, ci si trova in presenza di una complessiva dichiarazione inidonea a configurare un rituale disconoscimento delle scritture private prodotte in copia fotostatica, ragion per cui la Corte di appello avrebbe dovuto ritenerle implicitamente riconosciute e valutarle in funzione delle argomentazioni di merito da adottare al fine della fondatezza o meno della pretesa del **********. Quindi, diviene irrilevante la circostanza che quest'ultimo abbia prodotto i documenti in originale tardivamente ovvero contestualmente al deposito della comparsa conclusione nel giudizio di primo grado (non essendo necessario, per avvalersi di tali scritture, procedere alla loro verificazione).

Deve, perciò, essere affermato il principio di diritto - al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - secondo cui l'art. 2719 c.c., il quale esige che intervenga un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale tanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione; tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle (come è venuto a verificarsi nel caso di specie, in cui un erede si è limitato a dichiarare di "nutrire forti dubbi" sull'autenticità delle contestate scritture private anche se prodotte solo in fotocopia e di non escludere la possibilità che le stesse fossero state composte e firmate dall'apparente sottoscrittrice per uno scopo di pacificazione familiare)."