Cass., Sent. 14.12.2023, n. 35091

20.12.2023

Distribuzione dell'onere probatorio nelle operazioni inesistenti, oggettivamente o soggettivamente tali.

"E' noto che in tema di detrazione dell'I.V.A. connesse ad operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell' imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente, incombendo sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.

Alla luce di quanto precede, la C.T.R. ha, da un lato, ritenuto provata la condotta evasiva della società, sulla base delle risultanze di una complessa ed articolata indagine donde è emersa non già la (mera) conoscenza o la colpevole ignoranza della frode quanto, piuttosto, la partecipazione attiva e diretta della contribuente medesima ad un "sodalizio costituito allo scopo di commettere più delitti fiscali in materia di IVA" (così, espressamente, la decisione impugnata) e, dall'altro, non assolto, dalla società medesima, l'onere della (contro)prova su di sé gravante, irrilevanti ritenendo, a tal fine, le visure camerali prodotte dalla contribuente.

La censura in esame tende, dunque, ad un'inammissibile (ri)valutazione degli elementi innanzi esposti e che hanno indotto la C.T.R. a ritenere dimostrata la partecipazione attiva della contribuente alle operazioni soggettivamente inesistenti sottese. [...]

E' consolidato il principio per cui, in tema di I.V.A., una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'I.V.A. e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. [...]

Non sfugge al Collegio che la censura in esame tende, all'evidenza, ad un' inammissibile (ri)valutazione del materiale istruttorio, puntando ad una diversa lettura dello stesso, suffragata da elementi formali (mezzi di pagamento - nella specie, la compensazione - regolarità formale delle scritture contabili e dei D.D.T. - cfr., quanto a questi ultimi, il terzo motivo di ricorso) ritenuti, peraltro e in ogni caso, comunque inidonei dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte a dimostrare l'effettività delle operazioni contestate.

A ciò aggiungasi che, avuto riguardo alla questione concernente la sede effettiva della società, asseritamente risultante dalla visura camerale allegata agli atti fin dal primo grado di lite, premesso che si tratta di uno solo degli elementi sulla cui base la C.T.R. ha motivato circa l' inesistenza oggettiva delle operazioni contestate (e, dunque, l'eventuale fondatezza della doglianza non sarebbe comunque in grado di scalfire l' intero impianto motivazionale della sentenza impugnata), osserva in ogni caso il Collegio come il motivo si manifesta carente di specificità, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a) sia per non chiarire il ricorso se il mutamento di sede risultante dalla visura in questione sia stato antecedente o successivo alle operazioni sottese alla ripresa per cui è causa, (b) sia per avere la difesa della società solo genericamente dedotto di avere "più volte sottolineato" ai giudici di secondo grado il mutamento di sede in questione, senza tuttavia correlativamente specificare gli argomenti, le deduzioni o le istanze che, in relazione a tale documento, siano stati formulati nel giudizio di merito."