Cass., Sent. 11.10.2021, n. 27434
12.10.2021
Deduzione sulla nullità dell'atto di pignoramento per omessa notifica dell'atto presupposto: sussiste la giurisdizione del giudice tributario.
"Come definitivamente chiarito
dalle Sezioni Unite della Corte (v. Cass. Sez. Un., 14 aprile
2020, n. 7822 e Cass. Sez. Un., 5 giugno 2017, n. 13913, cui adde
Cass. Sez. Un., 28 luglio 2021, n. 21642), - le cui conclusioni
trovano riscontro nella ricostruzione del sistema normativo di
riferimento operata dallo stesso Giudice delle Leggi (v. Corte
Cost., 31 maggio 2018, n. 114), - il combinato disposto di cui al
d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, c. 1, e 19, c. 3, ed al d.p.r. n.
600 del 1973, art. 57, va interpretato nel senso che alla
giurisdizione del giudice tributario compete la cognizione sui
fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti
costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso
sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione
della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (d.p.r.
n. 600 del 1973, art. 50), se validamente avvenute, ovvero fino al
momento dell'atto esecutivo, nel caso di notificazione degli atti
prodromici omessa, inesistente o nulla; atto esecutivo che,
pertanto, rappresenta il primo atto in cui si manifesta al
contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben
individuato credito tributario e che pertanto, in quanto idoneo a
far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.,
rientra nell'ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. Sussiste
nella fattispecie, pertanto, la giurisdizione del giudice
tributario, posto che delle proposte domande si sostanzia
(proprio) la causa petendi della deduzione di nullità dell'atto
di pignoramento in ragione della nullità, e della stessa
inesistenza, della notifica dell'atto presupposto (la cartella
di pagamento)".