Cass., Sent. 11.01.2022, n. 493
Raddoppio dei termini, di cui all'art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 nel testo applicabile ratione temporis, anche per la notifica dell'atto impositivo agli eredi.
"Il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (come modificati dall'art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006), nel testo applicabile ratione temporis, presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011 [...] Né, d'altro canto, è di ostacolo all'applicazione dell'art. 43, comma 3, la circostanza che, essendo deceduti i contribuenti che avevano commesso la violazione, non sussisterebbe alcun fatto di reato, in quanto non può che ribadirsi, al riguardo, che a nulla rileva l'esito del giudizio penale, potendosi invocare la norma in esame per il solo fatto dell'esistenza di un fatto oggettivo implicante l'obbligo di denuncia penale, restando irrilevante a tal fin sia l'effettivo inoltro della denuncia, sia l'esistenza del reato in tutte le sue componenti, elemento oggettivo e soggettivo".