Cass., Sent. 08.04.2022, n. 11545

12.04.2022

Mancata sospensione del processo instaurato dal socio nonostante la pendenza di altro giudizio riguardante l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

"Non v'è dubbio che tra i giudizi in questione vi sia un rapporto di connessione che fa sì che gli esiti dell'accertamento emesso nei confronti della società costituiscano un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento emesso nei confronti del socio in virtù dell'unico atto amministrativo di rettifica dei redditi societari da cui entrambi gli avvisi di accertamento e, quindi, entrambe le rettifiche, promanano. E' principio consolidato di questa Corte che «in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvo i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 cod. proc. civ.), ma può essere adottata in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.». Pertanto, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. civ. «deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa  di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale»La sentenza impugnata riferisce una pretesa inscindibilità delle posizioni tra società e soci, situazione che appare piuttosto riferibile a norme che riguardano il diverso regime fiscale delle società di persone (articolo 5 t.u.i.r.), improntato al principio di trasparenza, per il quale il reddito della società è tassato imputando direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, gli utili o le perdite generate dalla società, a prescindere dall'effettiva percezione. Nel caso di specie, invece, si tratta di una società di capitali nella forma di una "s.r.l.", per la quale il regime fiscale di trasparenza, è, sì, applicabile ma alla ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 115 e 116 del t.u.i.r. In altri termini, per una società s.r.l., la tassazione (ordinaria) riguarda unicamente la società, ovvero l'ente che ha prodotto il reddito. Al contrario, con il regime di trasparenza fiscale, il reddito prodotto dalla società è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione del reddito da parte del socio, ed in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili. Considerato, dunque, che la sentenza riguardante l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, a seguito della cassazione con rinvio disposta da questa Corte giusta ordinanza n... del ... - occorre cassare la sentenza impugnata e rinviare alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini, ex art. 337 cod. proc. civ., il rapporto tra i due giudizi (società e soci) anche alla luce della predetta ordinanza di questa Corte".