Cass., Sent. 08.04.2022, n. 11432

11.04.2022

Rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione solo se quest'ultima non sia andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante

"Preliminarmente va accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, formulata dal Comune nel controricorso, in conseguenza della sua tardività. Risulta incontestato che il presente ricorso è stato avviato per la notifica presso il domicilio eletto dal Comune in secondo grado, ampiamente oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza impugnata. Né nella specie può assumere rilevanza la notifica attivata, ma tentata con esito negativo, nel luogo di elezione di domicilio del Comune nel giudizio di primo grado. In tema di rinnovazione della notifica costituisce, infatti, principio consolidato, affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 14594 del 2016, che "In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. Secondo tale consolidato principio il presupposto per poter procedere in maniera valida alla nuova notifica dopo il fallimento della prima, va individuato nella circostanza che quest'ultima non sia andata a buon fine "per ragioni non imputabili al notificante". Ebbene, il difensore del contribuente nulla ha eccepito al riguardo, limitandosi ad invocare un principio di ultrattività dell'elezione di domicilio sino alla successiva comunicazione di variazione ad opera della parte, che tuttavia nella specie risulta irrilevante dal momento che il Comune, non avendo mai variato il domicilio eletto nel giudizio di secondo grado, non aveva sul punto alcun onere di comunicazione. In presenza di una corretta elezione di domicilio nel giudizio di secondo grado, ed in assenza di una successiva modifica di tale indirizzo, l'esito negativo della notifica, perché effettuato in luogo diverso, ed in particolare presso il diverso domicilio eletto in primo grado, non può che imputarsi ad una mancanza di diligenza del notificante nell'individuazione del luogo di notificazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 330 c.p.c. Tale negligenza, in assenza della deduzione di circostanze eccezionali che avrebbero potuto rendere non imputabile l'omessa notifica nei termini di cui all'art. 327 c.p.c. al domicilio regolarmente eletto ed indicato negli atti di II grado, non consente alcuna rimessione in termini, né di ritenere tempestiva la successiva notifica sebbene avviata nell'immediatezza nel domicilio effettivamente eletto. Mancando il requisito della assenza di negligenza nel notificante, che giustifica la possibilità di rinotificare entro il termine fissato dalle Sezioni Unite nella metà di quello di cui all'art. 325 c.p.c., il ricorso principale va dichiarato inammissibile per tardività".