Cass., Sent. 08.02.2023, n. 3858
Per l'Amministrazione finanziaria i termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti
"Il primo motivo è fondato. La C.T.R. ha ritenuto sussistente il diritto al rimborso, in quanto il credito indicato nella dichiarazione dei redditi ai fini IRPEG per l'anno 1999, presentata nel 2000, non era stato oggetto di alcuna rettifica successiva entro il termine di dieci anni dalla presentazione della dichiarazione, ragion per cui il credito in questione si sarebbe "cristallizzato" nell'an e nel quantum, rimanendo così preclusa ogni contestazione dei fatti che hanno originato la richiesta di rimborso. Sul punto, va tuttavia rilevato che le sezioni unite di questa Corte, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno affermato che «in tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum"» (Cass., sez. U., 15 marzo 2016, n. 5069). Ancorché simile soluzione susciti una certa disarmonia nel sistema in quanto, decorso il termine per l'accertamento, alla Amministrazione viene consentito di contestare il contenuto di un atto del contribuente solo nella misura in cui tale contestazione consente alla Amministrazione di evitare un esborso, e non invece sotto il profilo in cui la medesima contestazione comporterebbe la affermazione di un credito della Amministrazione, essa è comunque coerente con il principio di diritto che si trae dall'art. 1442, quarto comma, cod. civ., a mente del quale il contraente legittimato all'azione di annullamento del contratto può far valere la causa di annullabilità a titolo di eccezione - anche decorso il termine di prescrizione dell'azione - per contrastare l'iniziativa della controparte che lo abbia convenuto per ottenere l'adempimento. Ne consegue, pertanto, che la sentenza impugnata debba, in parte qua, essere cassata, avendo ritenuto che l'Amministrazione non potesse più contestare il credito, nel mentre, poiché il contribuente riveste, in caso di richiesta di rimborso, la qualità di attore in senso sostanziale (ed ha quindi l'onere di provare i fatti posti a fondamento del diritto al rimborso), la stessa Amministrazione può in qualunque momento eccepire l'inesistenza del credito".