Cass., Sent. 03.12.2021, n. 38296
La formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perchè fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto.
"Va premesso che ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione. Nello specifico, come è noto e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di Legittimità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12649 del 25/06/2020) la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto. Come si evince dalla lettura della sentenza gravata oltre che dall'atto di appello, le contestazioni dell'Ufficio alla pronuncia di prime cure coinvolgevano l'accertamento in fatto operato quanto alla prova dell'inerenza dei costi per spese di rifornimento, alla luce delle complessive risultanze di fatto consistenti anche nella rilevata incompleta compilazione delle schede carburanti e comunque (quanto anche alla presenza della cisterna) nel difetto di prova dell'utilizzo per fini imprenditoriali del carburante depositato nella cisterna in parola. Va infatti tenuto presente il carattere devolutivo dell'appello, mezzo non limitato al controllo di vizi specifici, come il ricorso per cassazione ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito".