Cass., Ord. 30.08.2024, n. 23422
Nessuna novità legislativa, rispetto allo scorso anno e nonostante l'esortazione della Corte Costituzionale, circa la non impugnabilità della cartella per il tramite dell'estratto di ruolo.
"Occorre richiamare l'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 29/09/1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis, comma 1, D.L. 21/10/2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2021, n. 215 ), il quale stabilisce che: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall' iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 58 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l' invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l' interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell' inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
In tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore."