Cass., Ord. 29.12.2023, n. 36482
Dalla debenza, ab origine o successiva, del versamento non dovuto, dipende l'estensione del termine di presentazione dell'istanza di rimborso e l'individuazione del dies a quo.
"Va premesso che, come questa Corte ha già affermato, in tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell' imposta, è applicabile il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Ed infatti è consolidato e costante l'orientamento secondo cui, vertendosi in tema di rimborso di versamenti effettuati per imposte dirette non dovute e tali divenute in forza di normativa successiva al pagamento, la dedotta decadenza va riferita, non alla disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 evocato dall'Agenzia ricorrente, ma a quella residuale, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede la decadenza nel termine di due anni dalla data del pagamento o, se posteriore, da quella in cui è si è verificato il presupposto della restituzione.
Tanto premesso, in ordine alla determinazione del dies a quo dal quale computare il termine per il rimborso, questa Corte ha avuto già modo di chiarire che, per un'analoga vicenda (sisma 1990), è stato via via prorogato il termine per la definizione agevolata delle imposte dirette (dovute nei limiti del 10 %) per gli anni 1990-1992, fino a portarlo al 31 marzo 2008 a mezzo del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 3-quater, comma 2. Il complesso normativo appena richiamato evidenzia una diversa decorrenza del termine indicato per l'istanza di rimborso delle imposte già versate (1 marzo 2008, data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008), rispetto a quello fissato per definire in via agevolata il debito fiscale non ancora adempiuto (direttamente stabilito nel 31 marzo 2008).
In effetti, una volta assicurata la ratio che giustifica la concessione del beneficio sia a chi non abbia assolto all'obbligo tributario, sia a chi l'abbia già assolto, essendo entrambi colpiti dall'evento naturale considerato pregiudizievole emerge e sopravvive comunque l'evidente differenza tra le due situazioni. Infatti, nel primo caso, a fronte del diritto di chi abbia già adempiuto interamente il debito tributario a fruire comunque del beneficio e ad ottenere la restituzione dell'eccedenza già versata, si tratta soltanto di far decorrere un ordinario termine per la presentazione dell' istanza di rimborso. Nel secondo caso, invece, si tratta di stabilire un termine entro cui chi non abbia già adempiuto debba porre in essere una serie di attività volte a regolarizzare la propria posizione fiscale, ivi compreso il versamento delle necessarie somme di denaro.
E' lo stesso legislatore, dunque, che per effetto delle citate disposizioni configura due diversi dies a quo."