Cass., Ord. 29.12.2023, n. 36423
Ciò che rileva perché operi il termine raddoppiato per l'accertamento è solo la sussistenza dell'obbligo di denuncia, dal momento che essa soltanto connota obiettivamente, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità del suddetto.
"Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha statuito che i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza.
Si è precisato, in proposito, che i termini così detti raddoppiati non si innestano su quelli ordinari, ma operano autonomamente allorché si riscontrino elementi obiettivi, tali da rendere obbligatoria la denuncia penale per i reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000.
In particolare, come chiarito dalla Corte costituzionale, i termini ordinari operano in presenza di violazioni tributarie per le quali non sorge l'obbligo di denuncia penale per reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000; i termini raddoppiati operano in presenza di violazioni tributarie per le quali v'è l'obbligo di denuncia.
Pertanto, ciò che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo di denuncia, perché essa soltanto connota obiettivamente, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento. In tal senso depone anche la giurisprudenza che ha ritenuto che i termini raddoppiati operano nonostante l'eventuale prescrizione del reato, poiché ciò che interessa è solo l'astratta configurabilità di un' ipotesi di reato, atteso il regime di c.d. "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento tributario."