Cass., Ord. 29.10.2021, n. 30736
Impugnabilità del preavviso di iscrizione ipotecaria. Estinzione di una snc: condizioni per l'applicazione analogica della notifica collettiva e impersonale agli "eredi" della società.
"In sintesi, il principio da cui desumere l'impugnabilità di un atto si ricava dall'assioma che un atto che abbia contenuto impositivo, anche se non è assimilabile ad alcuna delle categorie previste dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, non può essere privato di tutela giurisdizionale. All'affermazione della facoltà di proporre immediata impugnazione dell'atto non espressamente indicato dall'articolo appena menzionato non è, tuttavia, affiancata la cristallizzazione della pretesa tributaria, ove, l'impugnazione non sia effettuata e la pretesa venga successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'articolo menzionato, perché l'impugnazione è, appunto, una facoltà della parte, e non un onere, e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza (operante solo se normativamente prevista) per il caso in cui essa non venga esercitata. Una volta ammessa l'impugnazione facoltativa degli atti sopra indicati, resta pur sempre necessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poi adottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant'è che, una volta emesso tale atto viene meno l'interesse del contribuente ad una decisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa. In effetti, se l'atto tipico viene impugnato, l'unico giudizio che rileva è quello avverso quest'atto, mentre, se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente proposto avverso l'atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti proprio dell'atto tipico. La qualificazione di un atto tra quelli tipici autonomamente impugnabili, facoltativamente impugnabili, o non impugnabili è, dunque, fondamentale. Solo i primi devono essere impugnati nel termine di decadenza, pena la loro definitività. Per i secondi, la mancata impugnazione non produce conseguenze pregiudizievoli definitive e l'avvenuta impugnazione diviene addirittura irrilevante, una volta che sia sopravvenuta la notifica dei primi. Per i terzi, poi, l'impugnazione è tout court inammissibile. [...] Le censure esaminate devono pertanto essere respinte, in applicazione del seguente principio: "il preavviso di iscrizione ipotecaria, previsto dall'art. 77, comma 2 bis, D.P.R. n. 602 del 1973 costituisce un atto suscettibile di essere autonomamente impugnato, ma l'impugnazione costituisce una facoltà e non un onere del destinatario, che può in ogni caso proporre ricorso contro la successiva iscrizione"
[...] In sintesi, per la società di capitali come per quelle di persone, la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, senza che sia necessario che tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano definiti. Per le società di persone, tuttavia, trattandosi di pubblicità dichiarativa, è consentita la prova contraria, idonea a superare l'effetto derivante dalla cancellazione che, però, non è data dal fatto "statico" della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo la prova del fatto "dinamico" della continuazione dell'attività sociale nonostante l'avvenuta cancellazione. Solo la perdurante operatività della società giustifica, ai sensi dell'art. 2191 c.c., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere [...] Per quanto riguarda le società di persone, dunque, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società dando origine a un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori, facenti capo all'ente, non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. Secondo la ricorrente occorre dare applicazione analogica al disposto dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, ove è stabilito che la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Occorre tuttavia effettuare alcune precisazioni. In tema di riscossione dei debiti fiscali di società di persone, estinte a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, è consentita l'applicazione analogica dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza delle condizioni ivi previste, ma la notifica della cartella di pagamento, da compiersi presso la sede sociale, deve essere effettuata ai soci, sia pure collettivamente ed impersonalmente indicati, e non alla società che, non essendo più esistente, non può essere più parte di alcun rapporto tributario".