Cass., Ord. 29.04.2024, n. 11427
Differenze tra mutatio libelli ed emendatio libelli, petitum e causa petendi.
"Questa Corte, tuttavia, proprio con riferimento alla notifica dell'atto impositivo o della cartella di pagamento, ha affermato che il rilievo sulla validità della notificazione, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare, comunque, la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché l'introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova.
Al riguardo, deve ricordarsi che si incorre in mutatio libelli quando si avanza una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente; in tali frangenti, infatti, si pone al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostano i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incide sulla causa petendi, in modo che risulta modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa."