Cass., Ord. 26.11.2024, n. 30433
Sulla diversa, circoscritta e peculiare natura della compensazione in materia tributaria.
"Come più volte affermato da questa Corte, la compensazione, in materia tributaria, è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge, e tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno di imposta 2002.
Ne è dato dunque concludere che non è ammessa la compensazione in materia tributaria per qualsiasi tipologia di imposta e senza alcun limite, e con particolare riguardo alla disciplina base dei tributi locali, non essendo contemplata alcuna facoltà di compensazione, né orizzontale né verticale, in linea di principio non è prevista dunque la possibilità, ad esempio, di estinguere debiti ICI con crediti riferiti alla stessa imposta ma a un'altra annualità, o a diversa imposta. I Comuni hanno tuttavia, ex art. 1 co.167 L. 296/06 , il potere di disciplinare in regolamento la compensazione, sia orizzontale sia verticale, ed in tal caso, il contribuente dovrà attenersi alle prescrizioni regolamentari, mentre se non sono state adottate delibere sulle compensazioni, resta salvo unicamente il diritto al rimborso del credito vantato nei confronti dell'Amministrazione locale."