Cass., Ord. 20.12.2023, n. 35587

08.01.2024

Il ravvedimento operoso parziale è ammesso se vengono corrisposti interessi e sanzioni commisurate alla parte o alle singole frazioni di debito tardivamente estinto.

"Con riguardo alle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, per effetto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13-bis, (introdotto dal D.L. n. 34 del 2019, art. 4-decies, conv., con modif., in L. n. 58 del 2019 con decorrenza dalla data del 30 giugno 2019) - norma di interpretazione autentica del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 cit., come tale dotata di efficacia retroattiva e suscettibile di diretta applicazione, d'ufficio, in sede di legittimità - il ravvedimento operoso è ammissibile anche nel caso in cui si tratti di versamento frazionato dell'imposta dovuta, potendosi perfezionare in relazione anche ad una sola parte dell'imposta dovuta o in relazione a versamenti tardivi effettuati con scadenze differenti, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d' imposta tardivamente versato; 

- conseguentemente, ben poteva la società definire con il ravvedimento in parola la sola rata (Omissis),costituente parte dei tributi dovuti, intesi come un insieme frazionato di un solo debito tributario;

- proseguendo nel ragionamento, peraltro, va data ulteriore conferma e continuità all'orientamento già espresso da questa Corte in ordine alla inammissibilità del versamento parziale - che è altro rispetto alla possibilità di definire per mezzo dell' istituto in argomento il debito tributario parziale - inteso come incompleta corresponsione materiale della somma dovuta ex lege per il completamento della sub-procedura di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 in tema di "ravvedimento operoso";

- si è sul punto precisato che (in termini Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22330 del 13/09/2018) ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 2, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'Amministrazione Finanziaria (fattispecie che qui non risulta essersi verificata);

in altri termini, se è possibile sottoporre a definizione parte del debito tributario, una volta manifestata tale volontà e identificata tale porzione, la definizione della stessa deve ricomprendersi sia il tributo o i tributi (nella parte identificata e prescelta), sia la corrispondente somma dovuta a titolo di interessi e sanzioni (determinata numericamente prendendo le mosse dalla porzione di tributo oggetto della definizione);

- sulla base, quindi, anche dell'art. 13 bis surrichiamato, espressamente dichiarata normativa retroattiva in quanto interpretativa, questa Corte di ribadire come sia ora possibile procedere al ravvedimento operoso parziale, a condizione - peraltro - che per tale parte vengano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni di debito d' imposta tardivamente estinto."