Cass., Ord. 19.12.2023, n. 35497
La responsabilità del liquidatore, di natura civilistica e non tributaria, sussiste per le imposte dovute già ricomprese nel passivo patrimoniale del bilancio della società, siccome irrilevante l'attivazione della procedura di riscossione.
"Deve ritenersi che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, trattando della responsabilità in proprio dell'amministratore per il mancato pagamento delle imposte societarie, si riferisse, all'epoca dei periodi d' imposta considerati nella cartella esattoriale di cui è causa (anno 2007), soltanto alle imposte sui redditi, in quanto D.Lgs. il 26 febbraio 1999, n. 46, art. 19, nella sua formulazione allora vigente, includeva il predetto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 tra le disposizioni sulla riscossione applicabili soltanto a tal genere di imposte. Non può pertanto giustificarsi la pretesa dell'Agenzia delle entrate di porre a carico del ricorrente, quale amministratore della S.r.l., i debiti fiscali di questa per IVA e IRAP, non rientrando tali tributi nel novero delle imposte sul reddito. Questa S.C. ha avuto ripetutamente modo di affermare che:
- la responsabilità dei liquidatori, degli amministratori e dei soci di società in liquidazione, per l'ipotesi di mancato pagamento delle imposte sul reddito delle persone giuridiche è responsabilità per obbligazione propria "ex lege" avente natura civilistica e non tributaria, non ponendo la norma alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari a carico di tali soggetti, nemmeno allorché la società sia cancellata dal Registro delle Imprese
- con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della società, è riconosciuta, infatti, all'amministrazione finanziaria dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, nel caso in cui egli abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, con azione esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima e tale azione è parimenti esercitabile, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 4, nei confronti degli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili;
- quello verso il liquidatore e l'amministratore è, in conclusione, credito dell'amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all'obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa (S.U. 2767/1989), ancorché detta responsabilità debba essere accertata dall'Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso.
- essa è, sempre, riconducibile alle norme degli artt. 1176 e 1218 c.c., con onere per l'Amministrazione di provare d'avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali poter pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore;
- (la) peculiare responsabilità di natura civilistica e non strettamente tributaria ex art. 36 cit. è) applicabile peraltro alle sole imposte sui redditi e non all' imposizione sul valore aggiunto o sulle attività produttive (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19);
Nel caso di specie, il contribuente è stato attinto solo dalla cartella di pagamento oggetto di impugnazione e non anche, prioritariamente, da apposito avviso di accertamento D.P.R. n. 602 del 1972, ex art. 36, comma 5, peraltro autonomamente impugnabile: cartella che dunque assume un'inesistente sua automatica corresponsabilità, in via solidale, per tutti i debiti della società, compresi quelli afferenti agli omessi versamenti di IRAP ed IVA, ancorché, alla stregua della disciplina applicabile "ratione temporis", amministratori e soci potessero essere chiamati a rispondere solo per i debiti relativi alle imposte sui redditi e non (anche) per quelli di natura diversa (siccome afferenti ad omessi versamenti di IRAP ed IVA); ciò in dispregio della tralaticia esegesi che, come visto, costruisce la responsabilità D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36, quale autonoma obbligazione sussidiaria, e non solidale, in quanto di natura civilistica, e non fiscale."