Cass., Ord. 19.06.2024, n. 16968

24.06.2024

L'avviso di accertamento notificato al socio receduto dalla compagine sociale tra l'anno d'imposta contemplato ed il momento della notificazione alla società è nullo, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali. 

"Nell' ipotesi in cui il socio al momento dell'accertamento societario, più non sia tale, è oltremodo evidente che di per sé la notifica alla sola società non renda l'avviso allo stesso opponibile, potendo egli quindi contestare, allorché gli venga notificato l'ulteriore avviso contenente l' imputazione della quota di utili extracontabili, anche la stessa base imponibile determinata dall'Agenzia, senz'essere vincolato dall'eventuale definitività dell'atto, che allora riguarda solo la società stessa o i destinatari della notifica dell'atto primigenio.

Per poter procedere alla contestazione in parola, il socio deve ricevere un atto che contenga di necessità tutti quegli elementi che riguardano la ricostruzione tanto dell'an che del quantum della pretesa tributaria, in difetto essendo leso il suo diritto alla difesa e quindi nullo l'avviso di accertamento spiccato nei suoi confronti. In particolare, il mero rinvio ob relationem o l' incompletezza della documentazione o dei dati riportati nell'avviso societario non possono essere rimediati attraverso l'esercizio dei poteri di cui all'art. 2476, cod. civ., che infatti non spettano più al cessato socio. [...]

In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d' imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali."