Cass., Ord. 19.06.2024, n. 16965

25.06.2024

Sul diverso regime di responsabilità del socio e del liquidatore.

"La notifica alla società estinta neppure era necessaria, poiché con la cancellazione, a mente dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., si determina un fenomeno successorio in virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione a seconda che, "pendente societate", fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali.

La nullità della notifica dell'atto nei confronti della società non determina quindi nessun effetto sull'avviso contenente l'imputazione degli utili al socio, ed infatti questa Corte ha già stabilito che non si può concludere per la nullità della notifica dell'avviso di accertamento nei confronti del socio, in quanto derivata dall'atto notificato alla società estinta, da ritenersi affetto da invalidità in quanto rivolto ad un soggetto inesistente.

Dunque, la nullità dell'avviso di accertamento per essere stato il medesimo notificato ad una società estinta, in nulla pregiudica la controversia relativa all'accertamento del reddito derivante dagli utili che si assumono percepiti dal socio, neppure allorché la statuizione inerente all'avviso della società sia divenuta definitiva. Peraltro, il controricorrente deduce che nel giudizio in cui lo stesso era presente in qualità di liquidatore della società estinta, ed appunto definito con sentenza passata in giudicato, quest'ultima aveva espressamente escluso ogni sua responsabilità a norma dell'art. 2495, comma secondo, cod. civ.

Ciò attiene però alla responsabilità del liquidatore o del socio limitatamente responsabile per l'obbligazione sociale derivante dall'omesso versamento delle imposte gravanti sulla società, oggetto di quel giudizio nella misura in cui l'atto è stato interpretato dal giudice come notificato al soggetto che è "succeduto" alla società estinta, o meglio per verificare i presupposti della relativa successione (in quanto socio limitatamente responsabile appunto nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione) ovvero della sua responsabilità qual liquidatore, ma non ha ad oggetto quanto invece rileva nella specie, e cioè le imposte gravanti sul reddito del socio per gli utili al medesimo distribuiti."