Cass., Ord. 19.02.2024, n. 4366

21.02.2024

Disciplina e iter del metodo accertativo tramite studi di settore e relativi oneri probatori delle parti.

"Occorre premettere che le modalità dell'accertamento a mezzo degli studi di settore sono state precisate dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente;
- nell'ambito del contraddittorio, il contribuente ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esclusione dell' impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame;
- l'eventuale avviso di accertamento, emesso all'esito del contraddittorio, deve essere motivato sul rilievo dello scostamento, che deve denotare una grave incongruenza, e deve essere, altresì, integrato con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente, sempre che questi abbia partecipato al contraddittorio o che, pur partecipandovi, non si sia astenuto da qualsivoglia attività di allegazione; [...] 

- come è stato già precisato con riferimento al terzo e al quarto motivo, l'Amministrazione finanziaria ha adempiuto all'onere di convocare il contribuente e ha considerato nella rideterminazione dei maggiori ricavi le risultanze emerse all'esito del contraddittorio, gravando poi su quest'ultimo, come si è detto, l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che giustificavano l'esclusione dell' impresa dall'area dei soggetti cui potevano essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame;
- dalla sentenza impugnata si evince che l'avviso di accertamento era "ben articolato e circostanziato" in quanto ripercorreva, nella prima parte, tutta la fase prodromica esplicativa e, successivamente, spiega tutte le circostanze che giustificano la fondatezza dell'applicazione degli studi di settore al caso concreto ivi comprese la reiterata incongruenza delle dichiarazioni dei redditi negli anni pregressi della redditività dell' impresa onde la non corrispondenza al vero di redditi esigui o, addirittura, pari a zero (2008);
- la CTR ha, quindi, ritenuto che, alla luce dei molteplici elementi indicati dall'Agenzia, le circostanze addotte dal contribuente non fossero sufficienti ad escludere l'applicabilità del sistema standardizzato all'attività economica in esame;
- con la suddetta doglianza il ricorrente cerca, pertanto, di allegare una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, sollecitando la Corte ad una verifica del materiale probatorio acquisito nel giudizio di merito, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità;
- dalla sentenza impugnata si evince, peraltro, che l'accertamento è stato condotto in applicazione degli studi di settore, ma si è fondato anche sul comportamento antieconomico del contribuente, in quanto la bassa reddittività, dichiarata negli anni dal 2006 al 2010, era sintomatica di una gestione antieconomica dell'attività, ciò che porta a disattendere anche il rilievo sulla mancata applicazione dello studio più evoluto, tenuto anche conto della circostanza che il contribuente non ha neppure contestato in modo specifico quanto dedotto dall'Amministrazione finanziaria nel controricorso e, segnatamente, che lo studio applicato costituiva già una evoluzione del precedente studio di settore e contemplava diversi correttivi che consideravano il mutato contesto economico di riferimento."