Cass., Ord. 17.06.2024, n. 16743

20.06.2024

L'intimazione di pagamento, non rientrando nel novero di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.546/1992, è un atto la cui impugnazione costituisce solo una facoltà, non anche un obbligo.

"La CTR sostiene che i crediti recati dalle cartelle di pagamento, tutte notificate tra il 06/10/2000 e il 20/09/2005, non sarebbero prescritti.

In particolare: i) non potrebbe farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione delle menzionate cartelle; ii) non potrebbe farsi valere la prescrizione successivamente maturata perché non sarebbe stato impugnato l'avviso di intimazione notificato il 04/02/2016; iii) non sarebbe maturata la prescrizione ordinaria decennale tra la data di notificazione di quest'ultima intimazione e quella di notificazione dell'atto impugnato nel presente giudizio.

Orbene, mentre l'affermazione sub i) è sicuramente corretta, in quanto il contribuente avrebbe dovuto fare valere l'eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle, allo stesso regolarmente notificate, non altrettanto può dirsi con riferimento alle statuizioni sub ii) e iii). Invero, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.

L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.

Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.

Ne consegue che ******** non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR; l'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata."