Cass., Ord. 14.09.2021, n. 24663
Definizione agevolata, perfezionamento ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018, irrevocabilità della dichiarazione, gli effetti della definizione prevalgono su quelli di eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato.
"Tanto premesso ritiene la Corte che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio. Il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, cit., per quel che qui rileva, dispone nei seguenti termini: - «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019 ...» [...] La Corte ha già avuto modo di rilevare, con risalente e consolidato orientamento interpretativo, che le disposizioni in materia di condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali dell'ordinamento tributario ed integrano sistemi compiuti di natura eccezionale, così che la relativa disciplina deve ritenersi di stretta interpretazione e insuscettibile di integrazione in via ermeneutica attraverso il ricorso alle norme generali dell'ordinamento tributario, ovvero a quelle dettate per altre forme di definizione, anche se contemplate dalla medesima legge. Con riferimento, poi, agli effetti della domanda, si è statuito che le dichiarazioni di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non hanno natura di mere dichiarazioni di scienza o di giudizio, come tali modificabili, nè costituiscono momenti del procedimento volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria, ma integrano atti volontari, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti non sono rimessi alla volontà di quest'ultimo, ma sono previsti dalla legge, come conseguenza dell'osservanza di specifiche disposizioni che regolano ciascuna dichiarazione, la quale, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio nè contestata dal contribuente, se non per errore materiale, il quale deve essere manifesto e riconoscibile e consistere nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell'atto, tra l'intendimento dell'autore e la sua materiale esteriorizzazione e non può consistere in un ripensamento successivo alla dichiarazione, e in particolare, si è rimarcato che la scelta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata «presuppone proprio l'incertezza circa il possibile esito della lite in sede giudiziaria e la volontà della parte di avvantaggiarsi della normativa più favorevole proprio per sottrarsi a questa incertezza, volontà non revocabile dopo l'avvenuta formulazione dell'istanza di definizione e il pagamento del relativo importo». La sopra ripercorsa disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, art. 6, cit., rende, a sua volta, esplicito che la domanda del contribuente, una volta perfezionatasi (art. 6, comma 6), costituisce il titolo di regolazione del rapporto d'imposta oggetto di contestazione, tanto che i relativi effetti «prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La stessa istanza di trattazione, prevista al comma 13 dell'art. 6, rileva (solo) in relazione alle modalità processuali di definizione della controversia ancora pendente e tanto che effetti analoghi all'istanza di trattazione produce l'impugnazione della sentenza e del diniego opposto dall'amministrazione alla definizione agevolata della controversia".