Cass. Ord. 11.09.2024, n. 24449
Onere probatorio incombente sull'Ufficio a seguito di disconoscimento regolarmente effettuato dalla parte contribuente.
"La C.T.R. ha escluso la validità dell'operato disconoscimento che invece era stato fatto ritualmente, come risultante dalla memoria depositata dalla parte contribuente in primo grado e inserita nel PCT, da cui risulta che la stessa ha negato l'esistenza stessa degli originali. [...]
In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale.
Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento è stato efficacemente effettuato dalla parte contribuente con la conseguenza che era onere della C.T.R. ordinare all'ADER la produzione degli originali, o, comunque, di effettuare la valutazione della documentazione prodotta, cosa nella specie non avvenuta."