Cass., Ord. 11.09.2024, n. 24431

12.09.2024

L'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario: l'ordinanza che estingue il giudizio è una statuizione meramente processuale che fa venir meno, in presenza di un nuovo "accordo" sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, l'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio.

"La dichiarazione di estinzione cui procede la Corte non fa passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comporta, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell'esattore, mentre l'eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell'art. 6 più volte citato del d.l. n. 193 del 2016, esito che, con riguardo alla vicenda qui in giudizio, trova il suo esatto corrispondente nel comma 244 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022. In altri termini, l'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario: l'ordinanza che dichiara estinto il giudizio si connota alla stregua di statuizione meramente processuale, come tale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno, in presenza di un nuovo "accordo" sull'adempimento dell'obbligazione tributaria, dell'interesse alla prosecuzione dello specifico giudizio; né si può ritenere che l'estinzione del giudizio determini un vulnus al diritto di difesa del contribuente, il quale, nel caso di inadempimento successivo al piano di rateazione, resterebbe soggetto al riavvio dell'attività riscossiva, senza poter far valere le questioni già articolate nel processo dichiarato estinto; ciò discende, del resto, dall'esplicita scelta operata con la presentazione della domanda di definizione agevolata che mira ad ottenere un esito concordato sul contenzioso diretto ad escludere, definitivamente, la coltivazione di un percorso processuale; del resto, una tale conclusione riguarda, come su evidenziato, la generalità delle procedure condonistiche, mirate a perseguire, tra l'altro, un obbiettivo di deflazione del contenzioso.
In conclusione, anche con riferimento alla legge n. 197 del 2022, va affermato il seguente principio di diritto:

"In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta."