Cass., Ord. 10.05.2024, n. 12870
Se il processo tributario si estingue per mancata riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945 c.c. non trova applicazione, e il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per l'omessa riassunzione.
"Ha ritenuto il giudice di appello che l'omessa riassunzione del giudizio di rinvio comporta la definitività della pretesa impositiva per effetto dell'estinzione del giudizio tributario. La sentenza impugnata ha ritenuto, inoltre, che non vi fosse stata decadenza dall'azione di riscossione, dovendosi avere riguardo al termine di riassunzione del giudizio di rinvio. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto tempestiva l'emissione della cartella di pagamento a termini dell'art. 25, comma 1, lett. c) D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, avuto riguardo al deposito della sentenza del giudizio rescindente in data 20 dicembre 2012.
Quanto alla prescrizione, il giudice di appello ha ritenuto tempestiva la notifica della cartella in data 4 luglio 2014, avuto riguardo alla originaria notifica degli avvisi di accertamento, avvenuta in data 5 ottobre 2005, nel termine ordinario di prescrizione.
Il ricorso è infondato nella parte in cui deduce la prescrizione dei crediti tributari, posto che in caso di estinzione del processo tributario dovuta all'omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ. non trova applicazione e il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata riassunzione). [...]
E' stata, poi, stata evidenziata l'irrazionalità della soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico dell'amministrazione finanziaria da una data (l'introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell'atto impositivo; ciò ingenererebbe la paradossale conseguenza che il titolo dell' imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima che lo stesso fosse divenuto definitivo. Per effetto di tali considerazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha fatto propria la soluzione dell' insussistenza, nel processo tributario, della ratio dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ., atteso che, stante la natura impugnatoria di tale processo, e per la definitività che assume l'atto impositivo per effetto dell'estinzione nel caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione del giudizio.
Infondato, è inoltre, il ricorso in punto di decadenza, posto che in tema di riscossione delle imposte sui redditi i termini di decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 iniziano a decorrere anch'essi da quando la pretesa tributaria è oramai divenuta definitiva. Ne consegue che, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento consegua alla mancata riassunzione del giudizio a opera di una delle parti, il termine di decadenza inizierà a decorrere da quando il giudizio si sarà estinto, essendosi esaurito a tale data il tempo utile ai fini di provvedere alla riassunzione del giudizio."