Cass., Ord. 10.02.2022, n. 4239
Ristretta base partecipativa: nullo l'accertamento del socio, nelle more receduto, nel caso di mero invio per relationem all'avviso di accertamento societario.
"Con il primo motivo, il socio sostiene che l'atto impositivo notificatogli sarebbe viziato per violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente e dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. Entrambe le norme prescrivono che per l'ipotesi in cui la motivazione dell'atto impositivo faccia riferimento ad altro atto, questo vada allegato, o riprodotto nell'atto notificato. L'art. 42 cit. espressamente sanziona la mancata allegazione, o la mancata riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato, con la nullità dell'avviso di accertamento (comma 3). [...] Il motivo è fondato, dovendosi affermare il seguente principio di diritto: «in tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali»".