Cass., Ord. 08.03.2024, n. 6538

11.03.2024

Effetti, per il contribuente, del mancato rispetto della rateizzazione a seguito di concordato preventivo.

"Per giurisprudenza consolidata di questa Sezione, l'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all' irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministrazione finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogo ad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazione della legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assoggettamento dell' impresa ad una procedura concorsuale. Ciò che è essenziale è che i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale, che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell'obbligazione.

La pregevole ordinanza da ultimo citata ribadisce anche che l'obbligazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto al quale è ricollegata l'emersione del tributo, a fronte della quale la successiva attività accertativa dell'Agenzia attiene all'esercizio del diritto di credito e ha una funzione ad essa strumentale, tanto che quest'ultima può limitarsi al controllo della regolarità formale e della completezza della dichiarazione del contribuente, senza procedere necessariamente alla notifica di un atto di accertamento.

Pertanto, la circostanza oggettiva del mancato rispetto della rateizzazione concordata comporta la perdita del diritto all'agevolazione, senza che l' impossibilità di effettuare il pagamento sia da ricollegarsi all'apertura della procedura concorsuale e, di conseguenza, il contribuente è tenuto a versare imposte, interessi e sanzioni rideterminate nella misura ex. art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, dovute a seguito dell'omesso versamento delle somme dichiarate, dal momento che i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni sono stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale."