Cass., Ord. 07.06.2024, n. 15991

11.06.2024

L'avviso di accertamento, per debiti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento, va notificato e al curatore e al contribuente dichiarato fallito.

"E' ben vero che ove l'accertamento tributario riguardi crediti i cui presupposti si siano determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente il relativo avviso va notificato non solo al curatore ma anche a quest'ultimo. Il contribuente, infatti, non è privato, a seguito della declaratoria fallimentare, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, rimanendo esposto ai riflessi, anche sanzionatori, derivanti dalla definitività dell'atto impositivo. Si è, altresì, affermato che, in caso di mancata notifica, la pretesa tributaria è inefficace nei confronti del fallito e l'atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d'impugnazione instaurato dal curatore. L'avviso di accertamento per debiti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento va notificato, non solo al curatore, ma anche al contribuente dichiarato fallito; si precisa anzi che, nei confronti di quest'ultimo, l'avviso non diventa definitivo fino ad avvenuta notifica, tanto che se ne ammette l'impugnabilità da parte del fallito, ex artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/1992, con decorrenza del relativo termine appunto dalla presa di conoscenza, quand'anche questo stesso termine risulti già decorso in capo al curatore. [...]

La presunzione di distribuzione tra i soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa non viola il divieto di doppia presunzione anche quando l'atto impositivo contenente l'accertamento di detti utili non sia definitivo per essere ancora pendente il termine per impugnarlo o il giudizio sull' impugnativa. Ciò in quanto, il fatto noto che sorregge la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è costituito dalla sussistenza di questi ultimi, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. La sussistenza di utili extracontabili, in sostanza, costituisce il presupposto, non della presunzione di distribuzione degli stessi tra i soci, ma dell'accertamento della concreta percezione di una determinata somma, da ciascun socio, in ragione della sua quota di partecipazione agli utili sociali. [...]

In caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.

Il fondamento logico della costruzione giurisprudenziale si rinviene nella "complicità" che normalmente avvince un gruppo societario composto da poche persone sicché vi è la presunzione che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, salva la prova contraria a carico del contribuente. Tali principi sono stati completati con l'ulteriore precisazione che la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria."