Cass., Ord. 07.02.2023, n. 3640
Presupposto per l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento
"Il raddoppio dei termini di accertamento ai sensi della normativa vigente, infatti, non dipende dalla tempestiva produzione in giudizio della denuncia penale nei confronti del contribuente, ed invero, neppure dalla effettiva presentazione della denuncia. Questa Corte regolatrice, con giurisprudenza condivisibile ed ormai consolidata, ha infatti chiarito che "in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in I. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre í termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della I. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati", Cass. sez. VI-V, 14.5.2018, n. 11620"