Cass., Ord. 04.07.2024, n. 18336
In tema di associazioni non riconosciute la responsabilità del legale rappresentante si presume, non essendo necessaria, perché sorga, alcuna prova dello svolgimento, da parte di questi, di attività dirette alla creazione del tributo.
"Va pregiudizialmente precisato che il presente procedimento riguarda esclusivamente la responsabilità di A.A. per le sanzioni allo stesso comminate. Invero, la CGT2 ha confermato l'atto di contestazione nei confronti di ASD, chiamata in giudizio al solo fine del rispetto del litisconsorzio necessario processuale. [...]
Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere il giudice di appello illegittimamente invertito l'onere della prova, facendo gravare su AE la prova della circostanza che A.A. avesse svolto attività dirette alla creazione del tributo. [...]
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d' imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma "ex lege", è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione".
Ne consegue che la CGT2 ha errato ad escludere la responsabilità di A.A. che, in quanto legale rappresentante di ASD, avrebbe dovuto rispondere delle sanzioni comminate all'associazione, presumendosi che egli abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto della stessa. L'onere di fornire la prova contraria, infatti, grava sul contribuente e il giudice del rinvio è chiamato a verificare che detto onere sia stato assolto."