Cass., Ord. 03.10.2022, n. 28666
Modalità di intervento dell'ente creditore pretermesso nelle liti da riscossione
"Va, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 è espressione di una facoltà riconosciuta all'Agente della riscossione al fine di rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili; per tale ragione questa Corte, con orientamento ormai consolidato, la qualifica come litis denuntiatio, intravedendovi una prerogativa di natura sostanziale di cui l'Agente della Riscossione che intenda avvalersi senza la necessità di un'autorizzazione da parte del giudice e con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite. Poste tali premesse, nel caso di specie va escluso che sussistessero i presupposti per la chiamata in causa dell'Ente impositore da parte del Concessionario, non essendo stato in alcun modo specificamente indicato che la contribuente avesse impugnato l'intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti [...] Pare altresì opportuno evidenziare che in caso di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta la chiamata in causa, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo"