Cass., Ord.03.09.2024, n. 23582
La notifica ex art. 140 c.p.c. spedita da un ente postale privato sprovvisto di licenza non è inesistente ma nulla.
"L'agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto sanato il vizio della notificazione: il contribuente, infatti, aveva conosciuto la cartella di pagamento in seguito al compimento del procedimento notificatorio, tant'è che aveva proposto tempestivo ricorso contro di essa dinanzi alla C.T.P. di Macerata.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 299 del 10/01/2020, hanno chiarito che le notifiche eseguite dall'operatore postale privo di titolo abilitativo nel periodo tra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 ed il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017 non sono inesistenti, bensì nulle, con la conseguenza che esse sono suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Orbene, nel caso di specie risulta che il contribuente aveva ritirato la raccomandata informativa speditagli dopo il deposito della cartella di pagamento nella casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 15/4/2015; ed avendo egli notificato il ricorso dinanzi alla C.T.P. all'agente della riscossione in data 28/5/2015, si era realizzato in capo a lui lo scopo di conoscenza proprio della notificazione."