Cass., Ord. 03.04.2023, n.9165

04.04.2023

E' esclusa l'equipollenza tra la notificazione a mezzo P.E.C. e la consegna a mani proprie.

"Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 fa riferimento alla consegna in mani proprie con una terminologia inequivocabile che prescinde dalla forma della notificazione o comunicazione, ma esige un coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell'atto e la conseguente consapevolezza, da parte sua, di tale ricezione. La comunicazione a mezzo p.e.c. prescinde, invece, da un effettivo coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell'atto, essendo sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, in applicazione della regola di cui all'art. 149 bis c.p.c., in base alla quale la notifica a mezzo p.e.c. si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella p.e.c. del destinatario. 

In proposito va anche ricordata la recente Cass., Sez. civ. 3, 23/06/2021, n. 17968, secondo cui, nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma della l. n. 53 del 1994, art. 3 bis, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata (Spam) della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima la proposizione dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.: ciò in quanto il D.M. n. 44 del 2011, art. 20, nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una serie di obblighi - tra cui quello di dotare il terminale informatico di "software" idoneo a verificare l'assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di "software anti Spam" idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati - finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi "files", sicché deve escludersi l'impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come "Spam".

Alla luce di tali precisazioni, la notificazione/comunicazione all'indirizzo p.e.c. della parte non può essere equiparata alla consegna a mani proprie del destinatario proprio in considerazione della maggiore garanzia di coinvolgimento personale e di conoscenza effettiva della ricezione dell'atto che il legislatore vuole assicurare con la consegna 'a mani proprie'. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: "Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p.e.c. valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, ultimo comma, ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo p.e.c. non integra la consegna a mani proprie che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 fa sempre salva".