Cass., Ord. 02.12.2024, n. 30841
Casi e modi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione.
"La ricorrente richiama la disciplina della procedura introdotta dall'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012, la quale prevede la possibilità di richiedere, entro novanta giorni (divenuti in seguito sessanta con l'entrata in vigore dell'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015) dalla notifica dell'atto esattivo o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, la sospensione immediata delle procedure di riscossione ad Equitalia o agli enti e società incaricati della riscossione dei tributi se ricorre una delle condizioni ostative del credito azionato previste dall'art. 1, alle lettere da a) a f ), comma 538, della Legge n.228/2012. All'atto della ricezione della dichiarazione, l'ente incaricato per la riscossione dei tributi deve sospendere immediatamente la procedura ed entro i dieci giorni successivi deve inoltrare l'istanza all'Ente creditore sul quale grava l'onere del riscontro puntuale delle circostanze allegate. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni, l'Ente impositore è tenuto, con propria comunicazione, a confermare al contribuente la correttezza dell'apparato probatorio prodotto, ovvero ad avvertirlo della inidoneità della stessa. La ricorrente invoca anche che, nel caso in cui l'Ente impositore ometta l' invio delle già menzionate comunicazioni e dei conseguenti flussi informativi, il comma 540 prevede che, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione, le partite sono annullate, con l'automatico discarico dei relativi ruoli e la eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture patrimoniali del medesimo. [...]
Il punto normativo da cui prendere le mosse è il citato comma 538, che definisce in modo rigoroso il perimetro delle ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, ossia nel caso in cui il credito sia interessato: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell'ente creditore. A tali ipotesi si aggiunge, alla lettera f ), quale formula di chiusura, il caso in cui il credito sia colpito "da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso". [...] Qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della L. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell' istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria. Infatti, in tema di riscossione mediante ruolo non pare dubbio che al contribuente sia riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione. Ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. a) - f ), della L. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie.
Inoltre, a differenza di quanto prospetta la contribuente che ritiene sia scattato nella fattispecie un automatico discarico dei ruoli, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159/2015, il comma 540 cit. prevede una norma interpretativa e transitoria che specifica "l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito". Dunque, non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, come nel caso in esame. La ratio legis è chiara e condivisibile e mira ad evitare che le istanze di sospensione ex art. 1, comma 538, della L. n. 228 del 2012 avanzate da parte contribuente siano meramente strumentali e defatigatorie, mirando unicamente a saturare la capacità di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria facendo scattare, per effetto della mancata risposta entro i termini sopra indicati, l'annullamento automatico del ruolo.
Sulle premesse del ragionamento che precede, dev'essere per-ciò formulato il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della L. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, come modif. dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015, l'annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria."