Cass., Ord. 02.01.2024, n. 53
Per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che ex lege devono essere inviati al contribuente è sufficiente la spedizione in forma semplificata, non essendo necessaria, perché sia ritualmente eseguita, la raccomandata con avviso di ricevimento.
"Non occorrendo formule sacramentali, la relata di notifica del messo (che fa fede fino a querela di falso) attesta sia le ricerche sia l'avvenuta spedizione della c.a.n., identificando la raccomandata, che nel caso di specie non necessitava di a.r. e quindi di prova della ricezione. Ha rilevato questa Corte che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine."