Cass., Ord. 01.02.2023, n. 3045
La messa in liquidazione della società non rappresenta un valido motivo per l'emissione ante tempus dell'atto impositivo
"La messa in liquidazione della società non rappresenta un valido motivo per l'emissione dell'atto impositivo ante tempus considerato, da un lato, che, a seguito della riforma del diritto societario, all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società medesima, determinandosi un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali e, dall'altro, che deve comunque ritenersi valida la notifica dell'avviso di accertamento effettuata a mani dei soci dopo l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società; che, dunque, a maggior motivo, lo stato di liquidazione della società - antecedente alla sua estinzione - non preclude l'attività di accertamento né la soddisfazione delle eventuali ragioni creditorie dell'Ufficio [...] peraltro, in ipotesi di emissione dell'avviso di accertamento ante tempus, come nel caso di specie, l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza" (Cass. n. 701 del 2019)".