Cass. Sent. 02.03.2023, n.6275
Ammessa la produzione in giudizio di documentazione non esibita all'Agenzia delle Entrate se quest'ultima omette di fissare un termine per l'adempimento.
"Dall'atto impositivo risulta che al contribuente è stato
notificato l'invito a fornire la documentazione contabile rilevante, nonché
dati, notizie e chiarimenti sulle operazioni annotate sui conti nella sua
disponibilità. In tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da
parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 32, quarto comma,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per fornire dati, notizie e chiarimenti,
assolve alla funzione di assicurare - un dialogo preventivo tra fisco e
contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da
evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente
sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e
processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede
precontenziosa. A tal fine, peraltro, è necessario che l'Amministrazione, con
l'invio del questionario, fissi un termine minimo per l'adempimento degli
inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che
derivano dall'inottemperanza alle stesse, senza che, in caso di mancato
rispetto della suddetta sequenza procedimentale sia invocabile la sanzione
dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione
del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del
medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare l'azione dell'ufficio. La sentenza impugnata, nella parte in cui afferma che al contribuente che non risponde al questionario inviatogli dall'autorità tributaria è preclusa la produzione, in sede amministrativa e in giudizio, di nuovi documenti, non si attiene al principio di diritto sopra enunciato in quanto trascura che, nella fattispecie concreta, con l'invio del questionario l'amministrazione non aveva fissato al contribuente un termine per l'adempimento né indicato le conseguenze pregiudizievoli in caso di inottemperanza alle richieste."