C.G.T. II grado Sicilia, Sent. 17.06.2024, n. 4662
L'ordine ineseguito d'integrazione del contraddittorio alla parte resistente non può costituire causa d'estinzione del giudizio per inattività delle parti.
"Il Collegio, visti gli atti di causa e la documentazione versata in giudizio, ha potuto rilevare che:
a) la società "******** S.R.L.", con il ricorso introduttivo ha impugnato la cartella di pagamento sopra individuata ed il sotteso estratto di ruolo, citando in giudizio l'agente della riscossione;
b) con ordinanza, resa nella udienza del 20.04.15, il giudice di primo grado ha richiesto alla ricorrente di chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate, in quanto il contribuente aveva contestato anche le risultanze del controllo automatizzato, da cui discendeva la cartella di pagamento impugnata;
c) nell'udienza del 26.11.2015, nella quale veniva deciso il ricorso, la difesa della società ricorrente contestava la predetta ordinanza chiedendone la revoca;
d) la Commissione prendeva atto della "mancata costituzione delle parti" ritenendosi esonerata "da qualsiasi statuizione".
Alla luce di quanto rilevato, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata merita di essere integralmente riformata, presentando profili pregiudizievoli abnormi, al limite di una denegata giustizia.
Al riguardo, il Collegio osserva che:
- nel ricorso di primo grado, l'Agente della riscossione non si era costituito in giudizio, né lo ha fatto nel corso di quest'ultimo, per cui non appare correttamente strutturata l'assimilazione contenuta nella fase, secondo cui le parti resistenti non si sono costituite, facendo intravedere, ma così non è, che "le parti resistenti fossero sia l'agente della riscossione, sia l'Agenzia delle Entrate: dati al di fuori della realtà fattuale;
- nella fattispecie che ci occupa, secondo una consolidata giurisprudenza, la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate non costituisce in ogni caso, un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio facoltativo.
Invero, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. 1, con la sentenza 26 agosto 2020 n.1654, ha avuto modo di ribadire l'ormai consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui in tema di riscossione di crediti mediante ruolo si configura un litisconsorzio facoltativo non necessario tra i predetti soggetti cui la presenza o meno di entrambi rappresenta una condizione meramente eventuale e facoltativa.
In particolare, partendo dal dato normativo, l'art. 39 del D.Lgs. 112/99 testualmente dispone che "Il Concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore: IN MANCANZA RISPONDE DELLE CONSEGUENZE DELLA LITE".
Orbene, dal dettato normativo, si evince subito come era onere della parte resistente chiamare in causa l'ente creditore direttamente; invece parte resistente non si è nemmeno costituita in giudizio, ed il giudice, sostituendosi di fatto alla resistente, ha ordinato, erroneamente, alla ricorrente di procedere alla chiamata in giudizio dell'ente creditore".
Ne consegue che l'ordinanza, con la quale il giudice di prime cure aveva onerato il ricorrente ad integrare il contraddittorio è palesemente illegittima e quindi non poteva produrre conseguenze, trasferibili, illegittimamente nella sentenza impugnata."