C.G.T. I grado Bari, Sent. 04.06.2024, n. 1148

07.06.2024

L'istanza di rimborso non attiene all'an dell'imposta sostitutiva ma al quantum, ergo non costituisce rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

"In materia di plusvalenze, con riferimento alla determinazione del valore di un terreno edificabile e con destinazione agricola, la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene e di versare l'imposta sostitutiva ex art. 7, D.Lgs. n.448/2001 non è revocabile, sicché in caso di pagamento rateale restano dovuti i successivi versamenti, non potendo invocarsi il principio dell'emendabilità della dichiarazione in relazione a specifiche manifestazioni di volontà negoziale. E' corretto, pertanto, affermare che a seguito dell'esercizio dell'opzione fiscale L. n. 448 del 2001, art. 7, la dichiarazione di volontà contraria (all'esercizio dell'azione) non produce effetti, ma ciò vale esclusivamente sul piano della manifestazione della volontà. [...]

In altri termini, l'istanza di rimborso non riguarda l'an dell'imposta sostitutiva ma il quantum, non incorrendo così nella violazione di quanto prescritto dalla L. n. 448/2001, art. 7. [...]

Per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni, prevista dall'art. 5 L. n. 448/2001, assumono rilievo la redazione della perizia giurata di stima ed il pagamento dell'imposta sostitutiva, da effettuarsi per l'intero importo ovvero con il versamento della prima rata entro i termini indicati dal predetto art. 5. Il contribuente paga, in tal modo, un'imposta che si sostituisce a quella futura ed il cui presupposto non è la futura ed incerta plusvalenza, ma l'importo riscontrato effettivamente mediante la perizia giurata che lo stesso contribuente affida al professionista. L'interesse del contribuente a liberarsi dalla futura tassazione della plusvalenza corrisponde all'interesse erariale ad incassare un tributo nell'anno in cui il contribuente esercita la facoltà senza attendere la incerta e futura maturazione della plusvalenza. [...]

Nel caso di specie la parte ricorrente non contesta l'an ma il quantum, provando la propria volontà sia con la perizia che con la successiva dichiarazione dei redditi in cui si riportano i valori della perizia, per cui il valore sul quale calcolare l'imposta sostitutiva risulta oggettivamente individuato e quindi ci troviamo di fronte ad un caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c."